Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.

Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina dell’interpretazione autentica in Diritto Canonico, Milano 1935. [6] Il titolo riguardante il Consiglio fu più volte modificato negli schemi delle tre commissioni che si sono succedute nella preparazione del progetto della «Pastor Bonus». Infatti, nei primi schemi il Consiglio veniva denominato «Pontificia Commissio legibus apparandis et interpretandis», poi «Pontificia Commissio legum textibus apparandis et interpretandis», in quanto la Commissione non avrebbe preparato le leggi ma gli schemi o progetti delle leggi; in seguito «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» e, finalmente – atteso che la sua competenza non si limita alla sola funzione interpretativa – «Pontificium Consilium de legum textibus». Ovviamente le risposte del Consiglio a domande di pareri e chiarimenti (da parte di Vescovi, Conferenze episcopali, Giudici di Tribunali ecclesiastici, parroci, professori o studenti di Diritto canonico, ecc.) che non hanno richiesto una interpretazione autentica sono state più numerose, oltre 650. Fino al 1° agosto 2004 sono state sottoposte alle Sessioni ordinarie o plenarie 48 questioni. Di esse 29 hanno ricevuto una risposta in forma di interpretazione autentica già promulgata, avente cioè forza di legge. Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico. In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»). https://mouritzen-james.hubstack.net/associazione-europea-degli-esaminatori-linguistici-alte-home Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono state le seguenti. L’ipotesi su cui si basa il presente articolo è che la disciplina della linguisticaapplicata possa dare un valido contributo al miglioramento dellascrittura legislativa. Articolo 21 – In base alle risoluzioni della Sessione plenaria o/e della Sessione ordinaria, raccolte accuratamente nel verbale dal Sottosegretario, viene preparato per ogni singola questione un Foglio d’Udienza, nel quale sono riferiti sinteticamente i pareri dei membri presenti alla Riunione e le conclusioni raggiunte, ordinariamente in forma di responsum al dubium proposto. Articolo 19 – § 1. Circa i https://www.tise.it/ dubbi ammessi per una eventuale risposta autentica si chiede, secondo la loro importanza e difficoltà, il voto scritto di due o più Consultori. Qual è il metodo migliore per rendere in italiano testi legislativi in forma ufficiale?

Norme integrative o correttive


104 del Regolamento Generale della Curia Romana, e nelle risposte ai medesimi, in caso di interpretazioni autentiche o di chiarimenti, si procederà come stabilito ai precedenti artt. Articolo 26 – Se la divergenza di posizioni tra i vari Dicasteri competenti nella “recognitio” e l’importanza della materia esigessero un ulteriore studio, si potrà suggerire al Capo Dicastero interessato di procedere tramite una riunione interdicasteriale. Questa sarà convocata, con il benestare della Segreteria di Stato, d’intesa tra i vari Capi Dicastero interessati e sarà presieduta dal Capo Dicastero competente a concedere la “recognitio”». B) Interpretazioni delle leggi universali della Chiesa. https://anotepad.com/notes/6p2agyji «Pastor Bonus», con l’istituzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha risolto in linea di massima la predetta questione, e riempito così una lacuna giuridica, che lasciava nella sola enunciazione di principio fatta al can. Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al Dubium proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l’esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato ratione materiae. Le ______ accessorie permettono al Governo di adottare norme per assicurare coerenza ed efficacia ai decreti legislativi. I decreti devono attenersi a criteri e limiti della legge di delega senza modificarne il contenuto. Articolo 28 – Nell’esame dei dubbi, posti dai vari Dicasteri a norma dell’art.

Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.

Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Numerazione dei commi nelle «novelle».


Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. https://output.jsbin.com/ramirewude/ Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Il decreto legislativo in Italia https://www.aitf.it/ è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico. A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.